Il parto è l'evento in cui la responsabilità sanitaria mostra il volto più delicato: una sofferenza fetale non riconosciuta in tempo, un cesareo ritardato, manovre scorrette nella distocia di spalla possono lasciare conseguenze permanenti al neonato o alla madre. Non ogni esito negativo è colpa di qualcuno — ma quando l'assistenza non è stata all'altezza delle regole dell'arte, il danno va risarcito.
Chi risponde, e a che titolo
La legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha fissato un doppio binario: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dell'operato dei propri sanitari, mentre il singolo medico risponde di regola a titolo extracontrattuale. Per la famiglia questo ha un peso pratico enorme, a partire dai termini di prescrizione, più favorevoli verso la struttura. Accanto alla responsabilità da errore c'è quella da difetto di consenso informato (L. 219/2017): la paziente ha diritto di conoscere alternative e rischi delle scelte assistenziali.
Il primo passo: la cartella clinica
Tutto comincia dalla documentazione: cartella clinica completa, partogramma, tracciati cardiotocografici. La struttura ha l'obbligo di consegnarla a richiesta. Un'omissione o un'incompletezza della cartella, per costante giurisprudenza, non può ritorcersi contro il paziente. Su quella documentazione lavora il medico legale, insieme allo specialista ostetrico-ginecologico: senza questa valutazione tecnica preventiva nessuna iniziativa è seria.
Come assistiamo le famiglie
Raccogliamo la documentazione, la sottoponiamo alla nostra rete di medici legali e specialisti, e solo se il nesso tra condotta e danno regge costruiamo la richiesta risarcitoria verso struttura e assicuratori. Ogni caso ostetrico è diverso: la valutazione preliminare serve proprio a dire, con onestà, se ci sono i presupposti.
Le informazioni di questa pagina hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale né garanzia di esito. Ogni caso va valutato singolarmente.
