Un'impresa edile lavora sulla facciata di un condominio. Nel muro esterno vengono aperti due varchi — e lasciati aperti per giorni, senza protezioni. Da quei varchi, passando dalle condutture, entrano i ratti nel negozio sottostante: cavi elettrici rosicchiati, tubazioni del condizionatore danneggiate, controsoffitto crollato, merce da buttare.
Il negoziante si trova con l'attività ferma e un danno che nessuno voleva riconoscere come proprio: l'impresa scaricava sul condominio, e intanto i giorni passavano.
Il punto tecnico: la responsabilità da cose in custodia
La chiave giuridica è l'art. 2051 del codice civile: chi ha in custodia una cosa risponde dei danni che essa provoca, a meno che non provi il caso fortuito. Il cantiere — e il varco aperto nel muro — era nella custodia dell'impresa esecutrice: un'apertura lasciata per giorni senza protezione non è un imprevisto, è una scelta organizzativa. E infatti la giurisprudenza è costante nell'addossare all'appaltatore, custode dell'area, i danni provocati ai terzi dal cantiere.
Sul piano tecnico, il lavoro è stato documentale e fotografico: fissare subito lo stato dei luoghi, il nesso tra i varchi e l'ingresso degli animali, l'inventario dei danni a impianti e merce, con la polizza di responsabilità civile dell'impresa a fare da garanzia finale.
L'esito
Messa di fronte a una ricostruzione documentata del nesso causale, la compagnia dell'impresa ha riconosciuto la responsabilità del proprio assicurato e il danno è stato definito in via stragiudiziale: nessuna causa, tempi contenuti, negozio risarcito.
Caso reale trattato dallo Studio, raccontato in forma anonima. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono parere legale né garanzia di esito: ogni caso è diverso e il risultato dipende dai fatti e dalle prove.
